mercoledì 22 aprile 2009
Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi è la struttura obbligatoriamente istituita dal datore di lavoro nell’azienda o nell’unità produttiva. Il servizio può essere organizzato con dipendenti dell’azienda oppure affidato a soggetti esterni.
Nei casi individuati dalla legge il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione.
Il datore di lavoro deve, inoltre, designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e comunicare il nominativo alla Direzione provinciale del lavoro ed alla ASL territorialmente competenti.
Compiti del servizioIl servizio di prevenzione e protezione deve provvedere:
- all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;- ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di cui al documento per la valutazione dei rischi e i sistemi di controllo di tali misure;- ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;- a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza;- a fornire ai lavoratori le informazioni necessarie.Il datore di lavoro fornisce ai servizi di prevenzione e protezione informazioni in merito a:- la natura dei rischi;- l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive;- la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;- i dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali;- le prescrizioni degli organi di vigilanza.
I componenti del servizio di prevenzione e protezione e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di cui al presente decreto.
Nei casi individuati dalla legge il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione.
Il datore di lavoro deve, inoltre, designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e comunicare il nominativo alla Direzione provinciale del lavoro ed alla ASL territorialmente competenti.
Compiti del servizioIl servizio di prevenzione e protezione deve provvedere:
- all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;- ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di cui al documento per la valutazione dei rischi e i sistemi di controllo di tali misure;- ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;- a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza;- a fornire ai lavoratori le informazioni necessarie.Il datore di lavoro fornisce ai servizi di prevenzione e protezione informazioni in merito a:- la natura dei rischi;- l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive;- la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;- i dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali;- le prescrizioni degli organi di vigilanza.
I componenti del servizio di prevenzione e protezione e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di cui al presente decreto.